Bonus assunzioni 2026: al via le domande INPS

AGGIORNAMENTO – 15 giugno 2026. Dall’11 giugno 2026 i datori di lavoro privati possono presentare domanda per l’esonero contributivo totale sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, donne svantaggiate e disoccupati di lungo periodo nelle Zone Economiche Speciali. L’INPS ha reso operative le tre misure del D.L. 30 aprile 2026, n. 62 con i messaggi n. 1966, 1968 e 1970 dell’11 giugno 2026. Attenzione, però: il decreto non è ancora convertito in legge. In questo articolo vediamo chi può accedere, quanto si risparmia davvero e cosa fare ora.Portale inps

In sintesi: le domande aperte · lo stato della conversione · i tre bonus a confronto · le condizioni comuni · cosa fare ora.

Cosa è cambiato l’11 giugno 2026

Fino a inizio giugno l’INPS aveva fornito solo le istruzioni interpretative, con le circolari n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026. Mancava la procedura per fare domanda. Quella procedura è ora attiva.

Con i tre messaggi dell’11 giugno 2026 l’Istituto ha aperto le istanze telematiche sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), accessibile con SPID, CIE o CNS. L’esonero è immediatamente fruibile. Per le assunzioni già effettuate dal 1° gennaio 2026 gli arretrati si recuperano con le denunce UniEmens di luglio, agosto e settembre 2026.

Il quadro normativo: un decreto ancora da convertire

Il D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (c.d. “Decreto Primo Maggio” o “Decreto Lavoro 2026”), recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale», è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026 ed è in vigore dal 1° maggio 2026.

Qui serve precisione, perché su questo punto circolano notizie imprecise. Il 10 giugno 2026 la Camera dei Deputati ha approvato il provvedimento in prima lettura, con voto di fiducia. Il testo è ora all’esame del Senato e deve essere convertito in legge entro il 29 giugno 2026. Finché la conversione non è perfezionata, le disposizioni possono ancora essere modificate in sede parlamentare. Per noi dello studio significa una cosa pratica: si può e si deve agire subito sulle domande, ma le scelte gestionali di medio periodo vanno consolidate seguendo l’esito definitivo dell’iter.

Tre bonus, tre platee, un meccanismo comune

Tutti e tre gli incentivi azzerano il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (l’INAIL resta escluso), per assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, per una durata massima di 24 mesi. Cambiano destinatari, massimali e codici di gestione.

Bonus Giovani (art. 2, D.L. 62/2026) – messaggio INPS n. 1966

Riguarda l’assunzione di giovani che, alla data dell’assunzione, non hanno compiuto 35 anni e rientrano tra i lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 (ad esempio disoccupati da almeno 24 mesi, o 12 mesi in presenza di ulteriori condizioni). Tetto dello sgravio: 500 euro mensili, elevati a 650 euro nelle regioni del Sud e della ZES unica. Nel flusso UniEmens va esposto il nuovo codice causale “EG26”.

Bonus Donne (art. 1, D.L. 62/2026) – messaggio INPS n. 1970

Si applica alle assunzioni stabili di donne «svantaggiate» e «molto svantaggiate» secondo il Regolamento UE n. 651/2014, ossia prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (o 12 mesi in presenza di ulteriori condizioni di svantaggio). Tetto: 650 euro mensili, che salgono a 800 euro per le lavoratrici nelle regioni della ZES unica ammissibili ai fondi strutturali europei. È l’incentivo con il massimale più elevato. La durata è di 24 mesi (12 mesi per le lavoratrici svantaggiate ma non “molto” svantaggiate).

Bonus ZES (art. 3, D.L. 62/2026) – messaggio INPS n. 1968

È la misura più selettiva e va letta con attenzione. Spetta solo ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione e riguarda l’assunzione di soggetti che hanno già compiuto 35 anni e sono disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Esonero del 100% fino a 650 euro mensili, per un massimo di 24 mesi. Codice UniEmens “EZE1”. Non è un bonus per “disoccupati” in senso generico: il requisito anagrafico (over-35) e quello di disoccupazione di lungo periodo sono decisivi.

Le condizioni comuni: dove si decide la spettanza

La convenienza non si misura solo sul massimale. Per tutti e tre i bonus devono ricorrere alcune condizioni che, in concreto, restringono la platea:

  • Incremento occupazionale netto: l’assunzione deve aumentare il numero medio dei dipendenti rispetto ai 12 mesi precedenti.
  • Assenza di licenziamenti (individuali per g.m.o. o collettivi) nei sei mesi precedenti e successivi all’assunzione incentivata.
  • Regolarità contributiva (DURC) e rispetto degli obblighi di legge e del CCNL applicabile.
  • Condizione del “salario giusto”: il decreto subordina l’accesso ai benefici all’applicazione di un trattamento retributivo adeguato. È un vincolo nuovo, da non sottovalutare.
  • Limite di spesa: ogni misura ha uno stanziamento definito e monitorato dall’INPS; non è un fondo illimitato

Cosa deve fare il professionista ora

Il consulente del lavoro e il datore che vogliono sfruttare le misure devono muoversi su tre fronti.

Primo: verificare i requisiti soggettivi del lavoratore (età, stato di disoccupazione, condizione di svantaggio ai sensi del Reg. UE 651/2014) e dell’impresa (dimensione fino a 10 dipendenti per il Bonus ZES, assenza di licenziamenti, incremento netto). Secondo: presentare l’istanza telematica sul Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo) per ciascun incentivo. Terzo: configurare nel software paghe i nuovi codici causale UniEmens (EG26 per i giovani, EZE1 per la ZES, e il codice dedicato al Bonus Donne) a partire dal mese di competenza luglio 2026, per evitare scarti nei flussi.

Un’avvertenza di metodo. Le misure sono già operative, ma il decreto è ancora in conversione: chi ha effettuato assunzioni nei primi mesi del 2026 facendo affidamento sul precedente regime (l’esonero ridotto al 70% del Milleproroghe, ora abrogato) deve rivalutare la propria posizione, perché potrebbe doversi programmare un’ulteriore espansione occupazionale entro fine anno per far scattare l’incremento netto.

Quanto vale, in concreto? Per un under-35 il risparmio massimo è di circa 6.000 euro l’anno (7.800 euro nel Sud), fino a 12.000–15.600 euro sull’intero biennio. Cifre significative, ma da verificare caso per caso: il massimale è un tetto, non l’importo automatico.

Conclusione

La finestra è aperta e gli stanziamenti sono limitati. Chi ha programmato assunzioni stabili nel 2026 ha oggi uno strumento concreto per ridurre il costo contributivo, a patto di rispettare requisiti che non sono banali. Noi dello studio analizziamo la spettanza, presentiamo le istanze, monitorando l’esito della conversione in legge.

Vuoi sapere se la tua impresa può accedere agli esoneri contributivi 2026? Contattaci per una valutazione personalizzata.

Fonti: D.L. 30 aprile 2026, n. 62; messaggi INPS 11 giugno 2026, n. 1966, 1968 e 1970; circolari INPS n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026. Informazioni aggiornate al 15 giugno 2026; il decreto è in corso di conversione (termine 29 giugno 2026) e potrebbe subire modifiche.

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