Composizione negoziata della crisi d’impresa: guida pratica 2026
Sommario. La composizione negoziata è lo strumento stragiudiziale previsto dal Titolo II del D.Lgs. 14/2019 per gestire la crisi aziendale prima che diventi insolvenza. Funziona tramite una piattaforma digitale delle Camere di commercio e un esperto indipendente che facilita le trattative con i creditori. In questa guida: chi può accedervi, come si attiva e quali esiti prevede la normativa.
Perché nasce uno strumento “prima del tribunale”
Per anni, l’imprenditore in difficoltà aveva davanti a sé una strada quasi obbligata: attendere che la crisi si manifestasse in modo conclamato, poi rivolgersi al tribunale. Concordato preventivo, liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione – tutte procedure utili, ma concepite per situazioni già compromesse.
Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha cambiato logica: intervenire prima, quando i margini di manovra sono ancora ampi. Dal 15 novembre 2021, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa – disciplinata dal Titolo II del medesimo decreto – mette a disposizione un percorso volontario, riservato e stragiudiziale.
L’obiettivo non è liquidare l’impresa, ma salvarla – o, se necessario, gestire l’uscita in modo ordinato e consapevole, con meno danni per tutti i soggetti coinvolti.
Chi può accedere e quando attivarla
La procedura è aperta a ogni imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza
Tre caratteristiche la distinguono dalle procedure tradizionali:
- Non occorre essere già insolventi. Lo squilibrio finanziario anche solo probabile è sufficiente per attivare la procedura.
- È volontaria. Nessun creditore, nessun tribunale, nessun terzo può imporla: decide l’imprenditore.
- Prima si agisce, meglio funziona. Attivare la composizione negoziata in fase precoce massimizza i margini negoziali con banche, fornitori ed erario.
Segnali da non ignorare: ritardi sistematici nei pagamenti ai fornitori, linee di credito in scadenza non rinnovabili, margini operativi in calo progressivo, richieste di rientro da parte degli istituti bancari. Questi sono i campanelli d’allarme che rendono opportuno – se non necessario – avviare una valutazione immediata.
Come si attiva: piattaforma telematica ed esperto indipendente
L’istanza si presenta attraverso una piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio (Unioncamere), che svolgono un ruolo operativo centrale nell’erogazione del servizio.
Una volta accettata l’istanza, viene nominato un esperto indipendente iscritto nell’elenco tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente.
L’esperto non è un commissario giudiziale, non gestisce l’impresa e non rappresenta i creditori. Il suo ruolo è esclusivamente quello di facilitare le trattative tra l’imprenditore e i soggetti creditori – banche, fornitori, Agenzia delle Entrate, enti previdenziali – per trovare una soluzione che consenta la continuità aziendale.
Durante le trattative, l’imprenditore può richiedere al tribunale misure protettive temporanee, tra cui il blocco delle azioni esecutive individuali (pignoramenti, procedure espropriative). Si guadagna così il tempo necessario a negoziare senza che il patrimonio aziendale venga aggredito nel frattempo.
Gli esiti della procedura: quattro scenari possibili
La composizione negoziata non impone un percorso predeterminato. Il carattere libero e flessibile delle trattative consente di adattare l’esito alle specificità di ciascuna situazione aziendale. I principali sbocchi normativi sono:
- Contratto di ristrutturazione con uno o più creditori, stipulato direttamente tra le parti senza passaggio giudiziale.
- Piano attestato di risanamento (art. 56 D.Lgs. 14/2019), predisposto dall’imprenditore e certificato da un professionista indipendente abilitato.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 D.Lgs. 14/2019), soggetto a omologazione del tribunale; se raggiunto il quorum di legge, produce effetti vincolanti anche verso i creditori non aderenti.
- Accesso ordinato a una procedura concorsuale – concordato preventivo o liquidazione giudiziale – con il vantaggio di aver già analizzato la situazione e impostato una strategia condivisa.
La riservatezza della procedura e la flessibilità degli esiti sono i due principali vantaggi competitivi rispetto ai percorsi giudiziali tradizionali.

Cosa fare se la tua impresa mostra segnali di tensione
La composizione negoziata è progettata esattamente per la fase in cui la crisi non è ancora conclamata, ma i segnali ci sono. Aspettare che la situazione peggiori riduce i margini di manovra – finanziari e negoziali – e rende qualsiasi soluzione più costosa.
Noi di Studio BGA accompagniamo gli imprenditori in ogni passaggio: dall’analisi preliminare dello squilibrio economico-finanziario alla preparazione della documentazione per la piattaforma telematica, fino all’affiancamento nelle trattative con l’esperto e i creditori.
Intervenire tempestivamente non è solo una scelta prudente. Spesso è la differenza tra il risanamento e la liquidazione.
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Fonti: [1] Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’ … — https://www.unioncamere.gov.it/crisi-di-impresa/composizione-negoziata-la-soluzione-della-crisi-dimpresa-0