Concordato minore: escluso l’ex imprenditore cancellato
Con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, la Prima Sezione Civile della Cassazione (Pres. Ferro, Est. Vella) La Sentenza ha messo un punto fermo su una questione che divideva i tribunali di merito: la domanda di concordato minore (lo strumento negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento riservato a debitori non fallibili) presentata da chi si è già cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). Anche quando si tratti di un imprenditore individuale e di un concordato liquidatorio sostenuto da finanza esterna. Vediamo il caso, il ragionamento della Corte e cosa resta a disposizione di chi si trova in questa situazione.
Il caso: un concordato minore liquidatorio già omologato
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 7 agosto 2024, aveva omologato la proposta di concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII depositata da un ex imprenditore individuale, cancellato dal registro delle imprese il 20 febbraio 2023. La proposta prevedeva il pagamento di 40.000 euro a fronte di un’esposizione debitoria complessiva di 239.207,63 euro – per lo più riconducibile alla pregressa attività d’impresa – grazie all’apporto di 20.000 euro di finanza esterna, con approvazione raggiunta anche tramite il cd. cram-down fiscale e previdenziale (il meccanismo che consente l’omologazione nonostante il voto contrario di Fisco ed enti previdenziali, se la proposta è comunque conveniente).
Il Tribunale aveva escluso che fosse di ostacolo l’art. 33, comma 4, CCII, ritenendolo applicabile solo all’imprenditore collettivo (le società) e non a quello individuale. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto reclamo ex art. 51 CCII, respinto dalla Corte d’Appello di Campobasso: per i giudici del reclamo, negare all’imprenditore persona fisica cancellato l’accesso al concordato minore liquidatorio avrebbe comportato un vulnus incompatibile con il sistema, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. L’Agenzia delle Entrate ha quindi impugnato la decisione in Cassazione.
L’art. 33, comma 4, CCII: la regola generale sulla cancellazione
La norma, nella sua stesura vigente, è chiara: «la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile».
Si tratta della codificazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato, nato attorno all’art. 10 della legge fallimentare, secondo cui l’imprenditore che sceglie consapevolmente di cessare l’attività e di cancellarsi non può poi usare il concordato per bloccare le iniziative dei creditori (Cass. n. 21286/2015, Corte cost. n. 9/2017, Cass. n. 4329/2020 – quest’ultima già riferita proprio all’imprenditore individuale). Nel tempo l’art. 33 CCII è stato più volte modificato: il primo correttivo (D.Lgs. n. 147/2020) ha esteso la preclusione anche al concordato minore, mentre il terzo correttivo (D.Lgs. n. 136/2024) ha aggiunto il comma 1-bis, che consente – solo alla persona fisica titolare di impresa individuale – di accedere alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione. Nessuno di questi interventi, però, ha toccato la portata generale del comma 4.
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ed enunciato il seguente principio: «La domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio».
Tre passaggi motivazionali meritano attenzione:
Il dato letterale non distingue. L’art. 33 CCII disciplina la cessazione dell’attività in generale; quando il legislatore ha voluto distinguere tra impresa individuale e collettiva lo ha fatto espressamente, come nel comma 3 e nel nuovo comma 1-bis. Il comma 4, al contrario, parla di “imprenditore cancellato” senza alcuna specificazione, né distingue tra concordato in continuità e liquidatorio.
La ratio: manca l’oggetto del risanamento. Il concordato minore, a differenza della liquidazione controllata, presuppone l’esistenza in vita di un’impresa e la volontà di un imprenditore che resta sul mercato per definire le proprie pendenze debitorie. Chi si cancella ha compiuto una scelta consapevole che preclude “ipso facto” l’accesso allo strumento concordatario, per l’insussistenza del bene – l’impresa – al cui risanamento la procedura dovrebbe mirare.
Norma eccezionale, interpretazione restrittiva. Il comma 1 dell’art. 33 CCII, che consente all’impresa cancellata di essere ancora assoggettata a procedure concorsuali entro l’anno, è una fictio iuris di stretta interpretazione: non può essere letto in modo estensivo per aprire spazi che il legislatore non ha previsto. Né risulta decisivo l’argomento del miglior soddisfacimento dei creditori grazie alla finanza esterna, perché tale principio opera solo una volta superato il vaglio di ammissibilità, non prima. Quanto alla presunta violazione dell’art. 3 Cost., la Corte esclude l’irragionevolezza della disparità di trattamento rispetto ad altre figure (come il professionista cancellato dall’albo o l’imprenditore minore non ancora cancellato), trattandosi di situazioni non comparabili: il debitore, peraltro, non vanta un diritto soggettivo all’esdebitazione – misura premiale – mentre il credito dei creditori è tutelato anche come diritto di proprietà ai sensi dell’art. 6 CEDU.
Cosa resta all’imprenditore individuale già cancellato
La porta del concordato minore si chiude, ma non quella della composizione della crisi. Grazie al combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 4 dell’art. 33 CCII, l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese può depositare, senza limiti di tempo, domanda di accesso alla liquidazione controllata – la procedura giudiziale di liquidazione integrale del patrimonio riservata ai soggetti non fallibili – restando inoltre legittimato a opporsi, anche in sede di reclamo, all’eventuale domanda di liquidazione controllata proposta dai creditori. Va ricordato che il requisito di un’esposizione debitoria minima di 50.000 euro, previsto dall’art. 268, comma 2, CCII, riguarda solo l’iniziativa dei creditori, non quella del debitore.
È questa, e solo questa, secondo la Cassazione, la strada che il legislatore ha tracciato per garantire all’imprenditore individuale una reale second chance: al termine della liquidazione controllata, e comunque non prima di tre anni dall’apertura, potrà infatti accedere all’esdebitazione di cui agli artt. 282 e seguenti CCII, sempre che non ricorrano condotte ostruzionistiche, fraudolente o di colpa grave nella genesi del sovraindebitamento.
Le implicazioni pratiche per imprenditori e professionisti
La pronuncia ha ricadute operative immediate. Per l’imprenditore individuale in difficoltà, il messaggio è chiaro: valutare l’accesso al concordato minore prima di cancellarsi dal registro delle imprese, non dopo. Una volta intervenuta la cancellazione, la strada negoziale si chiude definitivamente e resta percorribile solo la liquidazione controllata, con l’integrale liquidazione del patrimonio.
Per gli Organismi di Composizione della Crisi e i professionisti che assistono i debitori, la sentenza segnala un rischio concreto: un concordato minore omologato in violazione dell’art. 33, comma 4, CCII può essere revocato in sede di reclamo, con conseguenze pregiudizievoli sia per il debitore sia per l’affidamento dei creditori che avevano già votato la proposta – come accaduto proprio nel caso deciso da Campobasso.
Conclusione
Con la sentenza n. 20141/2026 la Cassazione consolida un’interpretazione uniforme dell’art. 33, comma 4, CCII: la preclusione all’accesso al concordato minore vale per ogni imprenditore cancellato dal registro delle imprese, individuale o collettivo, a prescindere dal tipo di concordato proposto. Se ti trovi in una situazione di sovraindebitamento e stai valutando quale strumento attivare – prima o dopo un’eventuale cancellazione dell’attività – è importante farsi assistere per tempo da chi conosce a fondo la materia. Contattaci per una valutazione della tua situazione.