Concordato semplificato: la via giudiziale dopo la composizione negoziata
Quando la composizione negoziata della crisi non porta a un accordo, l’imprenditore non resta senza strumenti. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio — disciplinato dall’art. 25-sexies D.Lgs. 14/2019 (CCII) — offre una via d’uscita giudiziale ordinata per chi ha percorso in buona fede il tavolo negoziale senza chiuderlo con successo.
Che cos’è e quando si applica
Il concordato semplificato non è un concordato preventivo ridotto: è un istituto autonomo con presupposto procedurale preciso. Può essere proposto solo dall’imprenditore che abbia previamente avviato la composizione negoziata e la cui trattativa non abbia avuto esito positivo, come attestato nella relazione finale dell’esperto nominato dalla Camera di Commercio.
In assenza di composizione negoziata, la porta del concordato semplificato resta chiusa. I requisiti sono tre:
- Soggettivo: imprenditore commerciale sopra le soglie ex art. 2, comma 1, lett. d, CCII;
- Oggettivo: stato di crisi o insolvenza;
- Procedurale: esito negativo della composizione negoziata certificato dall’esperto.
Il controllo del tribunale: nessun voto dei creditori
A differenza del concordato preventivo ordinario, il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori. La proposta viene sottoposta direttamente al tribunale, che valuta ritualità e convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il giudice esercita un controllo penetrante: verifica la fattibilità del piano, la condotta dell’imprenditore durante le trattative e la correttezza delle informazioni fornite. Non è un passaggio formale.
Cosa deve prevedere la proposta
La proposta deve contemplare la cessione di tutti i beni (o comunque un piano liquidatorio), garantendo ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale. Non è prevista la continuità aziendale diretta — elemento che distingue nettamente questo strumento dal concordato preventivo classico.

Come muoversi concretamente: 3 passi
- Attivare subito la composizione negoziata tramite la piattaforma telematica dedicata — anche se l’accordo appare incerto.
- Collaborare lealmente con l’esperto, documentando ogni passaggio delle trattative.
- In caso di esito negativo, valutare con il consulente la presentazione della domanda di concordato semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito.
Nello Studio BGA affianchiamo imprenditori e amministratori in ogni fase della crisi: dall’attivazione della composizione negoziata fino all’eventuale concordato semplificato. Contattaci per una consulenza riservata.