Concordato semplificato: la via giudiziale dopo la composizione negoziata

Quando la composizione negoziata della crisi non porta a un accordo, l’imprenditore non resta senza strumenti. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio — disciplinato dall’art. 25-sexies D.Lgs. 14/2019 (CCII) — offre una via d’uscita giudiziale ordinata per chi ha percorso in buona fede il tavolo negoziale senza chiuderlo con successo.

Che cos’è e quando si applica

Il concordato semplificato non è un concordato preventivo ridotto: è un istituto autonomo con presupposto procedurale preciso. Può essere proposto solo dall’imprenditore che abbia previamente avviato la composizione negoziata e la cui trattativa non abbia avuto esito positivo, come attestato nella relazione finale dell’esperto nominato dalla Camera di Commercio.

In assenza di composizione negoziata, la porta del concordato semplificato resta chiusa. I requisiti sono tre:

  • Soggettivo: imprenditore commerciale sopra le soglie ex art. 2, comma 1, lett. d, CCII;
  • Oggettivo: stato di crisi o insolvenza;
  • Procedurale: esito negativo della composizione negoziata certificato dall’esperto.

Il controllo del tribunale: nessun voto dei creditori

A differenza del concordato preventivo ordinario, il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori. La proposta viene sottoposta direttamente al tribunale, che valuta ritualità e convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il giudice esercita un controllo penetrante: verifica la fattibilità del piano, la condotta dell’imprenditore durante le trattative e la correttezza delle informazioni fornite. Non è un passaggio formale.

Cosa deve prevedere la proposta

La proposta deve contemplare la cessione di tutti i beni (o comunque un piano liquidatorio), garantendo ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale. Non è prevista la continuità aziendale diretta — elemento che distingue nettamente questo strumento dal concordato preventivo classico.

Come muoversi concretamente: 3 passi

  1. Attivare subito la composizione negoziata tramite la piattaforma telematica dedicata — anche se l’accordo appare incerto.
  2. Collaborare lealmente con l’esperto, documentando ogni passaggio delle trattative.
  3. In caso di esito negativo, valutare con il consulente la presentazione della domanda di concordato semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito.

Nello Studio BGA affianchiamo imprenditori e amministratori in ogni fase della crisi: dall’attivazione della composizione negoziata fino all’eventuale concordato semplificato. Contattaci per una consulenza riservata.

Questo sito utilizza i cookie

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare il traffico del sito e personalizzare i contenuti. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Cookie Policy.