Credito di Imposta zona logistica semplificata della provincia di Massa-Carrara
6 marzo 2026
CREDITO DI IMPOSTA PER LA ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ AGEVOLAZIONE:
Piccole medie e grandi imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insedieranno nel perimetro zls.
Non Sono Ammissibili le imprese operanti nei settori : Siderurgica, Carbonifera e lignite, trasporti, energia, settore creditizio e assicurativo.
Non sono ammissibili imprese in stato di scioglimento liquidazione o assoggettate a procedure concorsuali.
PROGETTI DI INVESTIMENTO REALIZZATI O ANCORA DA REALIZZARE:
a) realizzazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento già esistente;
c) diversificazione della produzione;
d) cambiamento fondamentale/la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo;
e) acquisizione degli attivi di uno stabilimento che sarebbe stato chiuso;
• Acquisto anche mediante locazione finanziaria di macchinari impianti e attrezzature varie destinati a strutture già esistenti o da impiantare nella ZLS nonché acquisto di terreni e acquisizione o realizzazione di immobili strumentali agli investimenti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Sono ammissibili anche beni usati che abbiano già beneficiato di agevolazioni
• Terreni e fabbricati per un importo non superiore al 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato
NON SONO AGEVOLABILI:
• Acquisti da soggetti tra i quali sussistono rapporti ex art 2359 (controllo e collegamento)
• Progetti di valore unitario inferiore ad € 200.000,00 ed investimenti che eccedono i 100 milioni di euro
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE:

DOTAZIONE FINANZIARIA :
La copertura finanziaria stanziata per il triennio è così ripartita:
- Plafond annuo: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
- Dotazione complessiva del triennio: 300 milioni di euro
SCADENZE E PROCEDURE:
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta le aziende dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- Comunicazione preventiva: dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
- Comunicazione Integrativa (Consuntiva): Da inviare solitamente nel mese di gennaio dell’anno successivo (gennaio 2027) per attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti e l’ammontare delle spese sostenute;
- Certificazione: Le spese devono essere certificate da un revisore legale dei conti.
I modelli e le istruzioni sono in approvazione e saranno fruibili sul sito dell’agenzia delle entrate.
VINCOLI E DIVIETI
- Cumulo: Non è cumulabile con gli incentivi “Transizione 5.0”.
- Permanenza: L’attività deve essere mantenuta nella ZLS per almeno 5 anni dal completamento dell’investimento.
- Uso dei beni: I beni devono entrare in funzione entro il secondo anno successivo all’acquisto e restare nella struttura produttiva per 5 anni.
- Utilizzo credito: Esclusivamente in compensazione tramite F24 (Codice Tributo 7038) dopo il riconoscimento dell’Agenzia delle Entrate.
COME FRUIRE DEL BENEFICIO:
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Nella delega di pagamento va indicato il codice tributo “7038”. Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa è utilizzabile:
• per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale viene resa nota la percentuale del credito spettante a ciascun beneficiario e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta;
CERTIFICAZIONE SPESE SOSTENUTE:
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Studio Baratta Gabbani & associati Via Filattiera 27, 54033 Carrara MS.
