Esdebitazione del debitore incapiente: la circolare AdE in consultazione fino al 24 luglio
L’Agenzia delle Entrate ha aperto, dal 26 giugno al 24 luglio 2026, la consultazione pubblica sulla Parte II della bozza di circolare dedicata al sovraindebitamento e all’esdebitazione (artt. 65-66 e 268-283 del Codice della Crisi). È l’occasione per professionisti e debitori di capire come l’Amministrazione finanziaria intende interpretare questi istituti, a partire dal più discusso: l’esdebitazione del debitore incapiente.
Cosa sta succedendo: la consultazione pubblica dell’Agenzia delle Entrate
Il 26 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in consultazione la Parte II della bozza di circolare sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), dedicata specificamente al sovraindebitamento e all’esdebitazione. Il documento segue la Parte I, già diffusa lo scorso 15 aprile e relativa ai nuovi istituti generali del Codice.
La bozza esamina in modo sistematico le disposizioni generali (artt. 65-66), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore (artt. 74-83), la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277) e l’esdebitazione (artt. 278-283). Chi è interessato può inviare osservazioni e proposte di modifica fino al 24 luglio 2026 all’indirizzo dedicato indicato dall’Agenzia. Va ricordato che una circolare non crea diritto: orienta il comportamento degli uffici nell’applicazione delle norme già vigenti, ma la fase di consultazione è il momento in cui professionisti e operatori del settore possono effettivamente incidere sulle interpretazioni che verranno adottate, specie sui nodi più controversi come il peso dei debiti fiscali nella valutazione di meritevolezza.
L’esdebitazione del debitore incapiente: come funziona
Tra gli istituti trattati dalla bozza, il più innovativo resta l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Si tratta di una misura riservata alle persone fisiche che non dispongono di alcun bene né di un reddito sufficiente a offrire ai creditori una qualsiasi forma di soddisfacimento, nemmeno in prospettiva futura.
Per accedervi è necessario che ricorrano tre condizioni:
– natura del debitore: solo persone fisiche (consumatori, imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli);
– incapienza economica: assenza di beni o redditi utili, anche solo prospettici, a soddisfare i creditori;
– meritevolezza: il giudice deve escludere dolo, colpa grave o atti in frode nella formazione dell’indebitamento.
Il beneficio si ottiene tramite decreto del Tribunale, su istanza presentata con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), e può essere concesso una sola volta nella vita. Non è però una liberazione senza condizioni: per i quattro anni successivi il debitore è tenuto a comunicare eventuali sopravvenienze patrimoniali rilevanti, che dovranno essere destinate ai creditori in misura non inferiore al 10% dei debiti estinti.
Un nodo che la bozza affronta con attenzione riguarda proprio i debiti di natura fiscale: secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, l’inadempimento sistematico e consapevole delle obbligazioni tributarie, se finalizzato a mantenere un tenore di vita superiore alle proprie possibilità, può incidere negativamente sul giudizio di meritevolezza richiesto dalla norma.
Cosa fare ora: indicazioni operative
Per chi si trova in una condizione di sovraindebitamento, o per i professionisti che li assistono, la fase attuale offre due livelli di opportunità.
Sul piano individuale, è il momento di una valutazione preventiva della propria posizione debitoria con un professionista esperto in crisi d’impresa: verificare se ricorrono i requisiti di incapienza e meritevolezza richiesti dall’art. 283 CCII, oppure se sia più indicato uno degli altri strumenti del sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), è un passaggio che condiziona fortemente l’esito della procedura.
Sul piano collettivo, la consultazione aperta dall’Agenzia delle Entrate fino al 24 luglio 2026 è un’occasione concreta per gli operatori del settore (professionisti, OCC, associazioni di categoria) di contribuire a definire come gli uffici tratteranno, in pratica, situazioni come il peso dei debiti tributari nel giudizio di meritevolezza o il coordinamento tra procedura concorsuale e attività di riscossione. È utile monitorare gli esiti di questa fase: la versione definitiva della circolare potrebbe introdurre chiarimenti rilevanti sull’operatività concreta dell’istituto.
Conclusione
L’esdebitazione del debitore incapiente resta uno strumento di “seconda opportunità” potenzialmente decisivo per chi non ha alcuna prospettiva di soddisfare i propri creditori, ma il suo utilizzo richiede rigore documentale e una valutazione preventiva attenta, soprattutto quando nell’esposizione debitoria sono presenti componenti fiscali. Vuoi capire se la tua situazione, o quella di un tuo cliente, rientra nei requisiti per accedere a questa procedura? Contattaci per una valutazione con il nostro studio.