Forfettari 2026: addio allo sconto sui controlli fiscali
Dal 1° gennaio 2026, i 2,5 milioni di partite IVA in regime forfettario perdono definitivamente la riduzione biennale dei termini di accertamento fiscale. Una misura che cambia l’orizzonte del rischio controlli e impone una revisione immediata della gestione documentale. Noi di Studio BGA ti spieghiamo cosa è cambiato, perché, e cosa fare subito.
Cos’era il beneficio e perché scompare
La riduzione di un anno sui termini di accertamento era stata introdotta dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 74) come incentivo alla fatturazione elettronica volontaria, in un’epoca in cui i forfettari ne erano esenti. Lo scopo era semplice: premiare la tracciabilità digitale con uno “sconto” sui controlli, portando il termine ordinario da cinque a quattro anni (sette anni in caso di omessa dichiarazione invece di sette).
Quel contesto non esiste più. Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari senza distinzione di fatturato — codice regime RF19, trasmissione tramite SDI, natura N2.2 per le operazioni non soggette a IVA. Quando la tracciabilità digitale cessa di essere una scelta volontaria e diventa un obbligo di legge, il premio per averla adottata perde ogni logica.
I dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite Sistema di Interscambio sono già presenti nell’Anagrafe Tributaria e vengono utilizzati per la dichiarazione precompilata. L’Agenzia delle Entrate dispone già di un monitoraggio quasi in tempo reale: lo “sconto” era diventato un’anomalia normativa in attesa di essere corretta.
Il quadro normativo: Decreto correttivo Omnibus e riforma fiscale
La soppressione della riduzione è contenuta nell’art. 22 del Decreto Legislativo correttivo Omnibus 2026, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026. La norma sopprime dalla Legge 190/2014 (comma 74) le parole che disciplinano la riduzione biennale, con effetto a partire dal periodo d’imposta 2026 — quindi sulle dichiarazioni presentate nel 2027.
La misura si inserisce in un riordino più ampio. Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (nuovo Testo Unico IVA) dispone l’abrogazione di numerosi articoli del previgente D.P.R. 633/1972, riorganizzando la disciplina dell’imposta e eliminando incentivi legati alla tracciabilità ormai superati dall’obbligo generalizzato. In parallelo, il D.L. 38/2026 (convertito nella L. 88/2026) introduce modifiche rilevanti agli accertamenti fiscali per i regimi speciali.
La Circolare INPS n. 62/2026 ha inoltre chiarito che i forfettari non possono accedere al concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024): un ulteriore segnale della progressiva riduzione delle aree di vantaggio riservate a questo regime agevolato rispetto alla generalità dei contribuenti.
Cosa cambia concretamente per partite IVA e professionisti
L’impatto operativo è immediato. I forfettari si trovano esposti ai termini ordinari di accertamento:
- 5 anni dalla presentazione della dichiarazione (ex art. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973)
- 7 anni in caso di omessa presentazione della dichiarazione
Senza più il “cuscinetto” biennale, chi ha presentato la dichiarazione per l’anno d’imposta 2025 nell’ottobre 2026 sarà accertabile fino al 31 dicembre 2031, non più fino al 2029. Due anni in più in cui dover conservare tutta la documentazione e rispondere a eventuali richieste dell’Agenzia delle Entrate.
Il rischio è amplificato per i forfettari prossimi alla soglia degli 85.000 euro di ricavi: un controllo su più anni potrebbe rilevare situazioni di superamento del limite con tutte le conseguenze fiscali del caso, compresa l’uscita immediata dal regime al superamento dei 100.000 euro. Anche per chi ha aderito al concordato preventivo biennale, le annualità non coperte dal CPB rimangono accertabili per cinque anni.
Sul fronte sanzionatorio, la mancata emissione di e-fattura o l’emissione non conforme espone i forfettari a sanzioni amministrative comprese tra il 5% e il 10% dell’importo IVA, con soglie minime anche in assenza di danno erariale.
Cosa fare adesso: le azioni concrete per i forfettari
Per i professionisti che assistono contribuenti in regime forfettario, e per i diretti interessati, l’indicazione operativa è chiara:
- Aggiornare le procedure di archiviazione documentale — fatture emesse e ricevute, contratti, estratti conto, corrispettivi telematici — su un orizzonte di almeno cinque anni (sette in caso di rischio dichiarazione omessa).
- Verificare la conformità di ogni fattura trasmessa tramite SDI — codice RF19, natura N2.2, dati del cessionario/committente completi. Un’e-fattura non conforme non vale come documentazione difensiva.
- Pianificare la gestione del rischio accertamento sui nuovi termini ordinari, soprattutto per i clienti prossimi alla soglia di 85.000 euro di ricavi.
- Valutare la posizione complessiva tenendo conto anche dell’innalzamento a 35.000 euro della soglia per i redditi da lavoro dipendente (Legge di Bilancio 2026), che ha ampliato l’accesso al regime ma non ha introdotto nuovi strumenti di tutela nei confronti dei controlli.
La stagione degli sconti fiscali automatici per i forfettari è finita. Il 2026 segna l’ingresso in una fase di piena integrazione nel sistema di monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate: non più incentivata, ma strutturale.
Gestisci una partita IVA forfettaria o assisti clienti in regime agevolato?
Su ProfessionistaAI.eu puoi effettuare gratuitamente una simulazione fiscale completa con FiscoPilot: calcolo dell’imposta sostitutiva, contributi INPS, reddito netto e confronto tra regimi, sulla base del tuo codice ATECO e del fatturato effettivo. Nessuna registrazione obbligatoria, analisi in pochi minuti.
Per una valutazione professionale della tua posizione fiscale, contattaci — la prima consulenza è a nostro carico.