Forfettario vs ordinaria 2026: convenienza e procedure

Quando conviene passare dal regime forfettario alla contabilità ordinaria nel 2026: soglie, simulazioni fiscali, procedure operative e obblighi per professionisti.

La fascia di partite IVA con ricavi tra 70.000 e 85.000 euro – circa 800.000 soggetti secondo le stime del MEF – si trova nel 2026 a un bivio strategico: restare nel regime forfettario o transitare alla contabilità ordinaria, sfruttando le nuove regole di deducibilità introdotte dal D.Lgs. 192/2023 e l’assetto IRPEF ridisegnato dalla Legge di Bilancio 2025. La decisione non è più soltanto una questione di soglie superate, ma di pianificazione fiscale consapevole.

Quando il forfettario non conviene più

Il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività nei primi cinque anni) sul reddito determinato moltiplicando i ricavi per il coefficiente di redditività ATECO, con soglia di accesso confermata a 85.000 euro anche per il 2026. Il sistema è vantaggioso finché i costi reali dell’attività restano contenuti: il punto di indifferenza fiscale si colloca attorno al 35-40% di incidenza dei costi effettivi sui ricavi . Al di sopra di tale soglia, la deduzione analitica del regime ordinario genera un risparmio netto significativo. La forbice si amplia per chi sostiene spese rilevanti per collaboratori, formazione e beni strumentali. Il D.Lgs. 192/2023 ha esteso la deducibilità integrale dei beni strumentali fino a 5.000 euro di costo unitario e portato al 100% quella delle spese di formazione fino a 10.000 euro annui. Le spese per collaboratori e dipendenti dello studio diventano integralmente deducibili nell’anno di pagamento. Nel forfettario, inoltre, non si applicano le detrazioni IRPEF per figli a carico, spese sanitarie e interessi su mutuo, né è possibile dedurre i contributi previdenziali al 100%

Con le tre aliquote IRPEF vigenti – 23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro, 43% oltre 4 – un professionista con 80.000 euro di compensi e costi reali al 50% risparmia tra 4.000 e 6.000 euro annui passando all’ordinario. Scopri se ti conviene prova la simulazione accededendo a ProfessionistaAi.eu www.professionistaai.eu

Procedure e adempimenti nella transizione

La fuoriuscita avviene per obbligo – superamento di 85.000 euro con cessazione dall’anno successivo, o di 100.000 euro con cessazione immediata – oppure per scelta volontaria. La variazione si comunica tramite comportamento concludente (fatturazione con IVA, tenuta dei registri) e va formalizzata con la variazione dati IVA entro il 31 gennaio dell’anno di applicazione.

Gli obblighi che scattano sono sostanziali: liquidazioni periodiche IVA mensili o trimestrali, dichiarazione IVA annuale e, per chi opta per la contabilità ordinaria, libro giornale, libro mastro e inventari. Chi sceglie la contabilità semplificata – accessibile per professionisti con compensi fino a 400.000 euro – può limitarsi ai registri IVA integrati. I costi annui di compliance passano da 500-1.500 euro del forfettario a 2.000-6.000 euro per l’ordinaria.

Occhio alla rettifica IVA ex art. 19-bis2 DPR 633/72: sui beni strumentali acquistati negli ultimi cinque anni in regime forfettario va recuperata la detrazione pro-quota. Il primo anno di regime ordinario comporta inoltre il versamento degli acconti IRPEF in misura piena, con potenziale effetto negativo sulla liquidità.

Per chi transita nel biennio 2025-2026, il Concordato Preventivo Biennale offre un cuscinetto di stabilizzazione: blocca l’imponibile concordato per due anni con protezione dagli accertamenti analitici, ma è riservato ai soggetti ISA e quindi disponibile solo dopo l’uscita dal forfettario

Cosa fare adesso

Chi prevede di superare la soglia nel 2026, o chi registra un’incidenza di costi reali superiore al 40%, deve effettuare una simulazione comparata entro fine anno www.professionistaai.eu. Elementi determinanti: costi effettivi deducibili, detrazioni personali non fruibili in forfettario, costo aggiuntivo del commercialista e impatto sulla liquidità nell’anno di transizione. La scelta volontaria vincola per un triennio prima di poter rientrare nel regime agevolato: non è reversibile a breve termine e richiede una valutazione prospettica, non meramente congiunturale. Il professionista avveduto prepara oggi i numeri per gennaio.

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