Imposte 20 agosto 2026: maggiorazione 0,80% ISA e forfettari
Il rinvio del versamento di saldo e primo acconto al 20 agosto 2026 costa il doppio rispetto agli anni passati. La maggiorazione applicabile è dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, contro lo 0,40% che i contribuenti ISA e forfettari erano abituati a pagare per il differimento di trenta giorni precompilata_2026_redditi_persone_fisiche. Per circa 4,5 milioni di partite IVA chiamate alla cassa, la scelta tra pagare entro il 20 luglio o attendere agosto non è più neutra fisco-luglio-fuoco-135-scadenze.
Il quadro normativo dopo il D.L. 89/2026
L’articolo 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 ha prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento del saldo e del primo acconto IRPEF, IRAP e imposta sostitutiva per i soggetti ISA, i forfettari e chi adotta il regime fiscale di vantaggio . Il calendario si articola così: 30 giugno (termine ordinario), 20 luglio (proroga gratuita), 30 luglio (con 0,40% per i contribuenti non in proroga) e 20 agosto (con 0,80% per i soggetti prorogati).
La novità dirompente è la duplicazione dell’aliquota: negli anni precedenti il differimento di trenta giorni comportava lo 0,40%, mentre quest’anno il legislatore ha fissato lo 0,80% per il mese aggiuntivo dal 20 luglio al 20 agosto. Il 20 agosto rappresenta l’ultima finestra utile prima che scattino le sanzioni da omesso versamento.
Quanto costa concretamente il rinvio
La maggiorazione si calcola sull’intero importo dovuto a titolo di saldo e primo acconto. Per un forfettario con debito di 5.000 euro il costo è di 40 euro; per un soggetto ISA che versa 15.000 euro tra IRPEF e IRAP, l’aggravio sale a 120 euro. Come parametro, il tasso degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è fissato all’1,6% annuo dal 1° gennaio 2026: lo 0,80% per un solo mese equivale a circa la metà dell’intero costo annuo del denaro al tasso legale.
Per chi versa in rate mensili, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate confermano che alla seconda rata con scadenza 20 agosto si applicano interessi dello 0,18% per il frazionamento, da sommare alla maggiorazione dello 0,80% già dovuta per il differimento. Il cumulo dei due oneri rende il versamento ad agosto sensibilmente più gravoso.
Se in passato lo 0,40% veniva considerato un costo trascurabile per trattenere liquidità durante le ferie, la nuova aliquota impone un ragionamento diverso . La convenienza del rinvio va confrontata con il rendimento effettivo che la liquidità genera in trenta giorni: per la maggioranza delle piccole partite IVA, il calcolo pende a favore del versamento entro il 20 luglio.
Quanto costa concretamente il rinvio
La maggiorazione si calcola sull’intero importo dovuto a titolo di saldo e primo acconto. Per un forfettario con debito di 5.000 euro il costo è di 40 euro; per un soggetto ISA che versa 15.000 euro tra IRPEF e IRAP, l’aggravio sale a 120 euro. Come parametro, il tasso degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è fissato all’1,6% annuo dal 1° gennaio 2026: lo 0,80% per un solo mese equivale a circa la metà dell’intero costo annuo del denaro al tasso legale.
Per chi versa in rate mensili, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate confermano che alla seconda rata con scadenza 20 agosto si applicano interessi dello 0,18% per il frazionamento, da sommare alla maggiorazione dello 0,80% già dovuta per il differimento. Il cumulo dei due oneri rende il versamento ad agosto sensibilmente più gravoso.
Se in passato lo 0,40% veniva considerato un costo trascurabile per trattenere liquidità durante le ferie, la nuova aliquota impone un ragionamento diverso. La convenienza del rinvio va confrontata con il rendimento effettivo che la liquidità genera in trenta giorni: per la maggioranza delle piccole partite IVA, il calcolo pende a favore del versamento entro il 20 luglio.
Cosa deve fare il professionista adesso
Tre azioni operative. Primo: quantificare per ogni cliente l’importo della maggiorazione e confrontarlo con il costo di un eventuale scoperto bancario o con il mancato rendimento della liquidità trattenuta. Secondo: verificare che il cliente rientri nella platea dei soggetti prorogati, dato che le società di capitali non ISA restano ancorate al termine ordinario del 30 giugno con rinvio al 30 luglio allo 0,40% . Terzo: ricordare che il superamento della scadenza del 20 agosto senza versamento comporta sanzioni da ravvedimento allo 0,1% giornaliero, oltre agli interessi legali all’1,6% annuo Scadenze ed interessi — un errore costoso da prevenire con comunicazioni tempestive e pianificazione finanziaria mirata per ogni assistito.