Regime forfettario 2026: perché le tue detrazioni IRPEF rischiano di andare perse
Se sei in regime forfettario e ogni anno accumuli spese sanitarie, interessi sul mutuo o bonus edilizi, c’è un problema strutturale che forse il tuo commercialista non ti ha mai illustrato con chiarezza: quelle detrazioni, con ogni probabilità, non le recupererai mai. Non perché non ti spettino, ma perché non hai l’IRPEF su cui applicarle. Con la stagione dichiarativa 2026 in corso e la scadenza del 30 giugno 2026 per il saldo 2025 e il primo acconto, è il momento di fare i conti.
Noi di Studio BGA lo verifichiamo ogni anno con i nostri clienti forfettari: il problema è reale, frequente e — se ignorato — costa denaro. L’analisi tecnica completa è disponibile su professionistaai.eu, il servizio di consulenza fiscale assistita da AI che alimentiamo con Studio BGA. Qui trovate la sintesi operativa.
Il meccanismo: imposta sostitutiva significa nessuna IRPEF
Chi opera in regime forfettario paga un’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le start-up nei primi cinque anni), dichiarata nel quadro LM del Modello Redditi PF. Questa imposta sostituisce l’IRPEF, l’IRAP e le addizionali locali. Il reddito forfettario non entra nel reddito complessivo IRPEF.
La conseguenza diretta è semplice: le detrazioni d’imposta previste dal TUIR — spese sanitarie (art. 15 TUIR), interessi passivi sul mutuo prima casa, premi assicurativi, spese per ristrutturazioni edilizie, ecobonus — si abbattono sull’IRPEF lorda. Se l’IRPEF lorda è zero o quasi, le detrazioni non trovano capienza e si azzerano definitivamente. Non c’è riporto agli anni successivi.
Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 207/2025, GU n. 301 del 30/12/2025) ha ridotto l’aliquota IRPEF dallo scaglione 28.000-50.000 euro dal 35% al 33%. Per chi è nel regime ordinario, si tratta di un risparmio concreto. Per il forfettario, quella riduzione non esiste: il regime sostitutivo lo esclude da qualsiasi modifica delle aliquote IRPEF ordinarie.
Il divario di trattamento fiscale tra forfettari e contribuenti ordinari si allarga ulteriormente. Chi ha scelto il forfettario anni fa con ricavi inferiori ai 85.000 euro deve oggi aggiornare il calcolo di convenienza tenendo conto di questo scarto.
Il punto critico: contributi INPS e precompilata
Due aspetti tecnici amplificano il problema e meritano attenzione in questa stagione dichiarativa.
Contributi INPS. La circolare INPS n. 62/2026 conferma che i contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dal reddito imponibile forfettario. L’eventuale eccedenza contributiva va portata in deduzione dal reddito complessivo IRPEF. Il paradosso: questa deduzione abbassa ulteriormente la base imponibile IRPEF e, di conseguenza, riduce la già scarsa capienza disponibile per le detrazioni.
Precompilata 2026. Il 730 precompilato carica le spese detraibili anche per i contribuenti forfettari, sulla base dei dati trasmessi da ospedali, farmacie, banche e assicurazioni. Ma la fruibilità di quelle spese dipende interamente dall’esistenza di un’IRPEF lorda capiente. Chi modifica o integra la dichiarazione precompilata — anche tramite CAF o commercialista — si assume la responsabilità dei dati inseriti. Compilare il quadro LM in modo corretto è quindi condizione necessaria per la verifica dell’eventuale IRPEF residua su altri redditi.

Le tre verifiche da fare prima del 30 giugno
Per ogni forfettario con spese detraibili rilevanti, il nostro protocollo operativo prevede tre passi:
Quantificare l’IRPEF lorda da redditi non forfettari:
reddito da fabbricati non in cedolare secca, pensione, lavoro dipendente accessorio, assegni periodici.
Solo questi generano capienza IRPEF.
Confrontare tale importo con le detrazioni spettanti:
se le detrazioni eccedono l’imposta lorda disponibile, la differenza è irrecuperabile.
L’eccedenza va semplicemente esposta in dichiarazione, ma non produce rimborso.
Valutare la convenienza prospettica del regime forfettario:
se le detrazioni sacrificate ogni anno sono elevate e ricorrenti,
il passaggio al regime ordinario potrebbe generare un risparmio netto superiore
rispetto al vantaggio dell’aliquota sostitutiva al 15%.
Non esiste una risposta univoca: dipende dal profilo specifico del contribuente.
L’analisi tecnica completa è su professionistaAI
Abbiamo pubblicato su professionistaai.eu l’approfondimento tecnico integrale su questo tema, con il dettaglio normativo (art. 15 TUIR, quadro LM, circ. INPS 62/2026, Legge di Bilancio 2026), i casi pratici di capienza e incapienza, e lo schema di calcolo della convenienza di regime. È il servizio di analisi fiscale assistita da AI che Studio BGA alimenta con la propria expertise professionale.
Leggi l’articolo completo → professionistaai.eu/regime-forfettario-detrazioni-irpef-2026
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