Composizione negoziata e concordato preventivo nel 2026

Composizione negoziata crisi d'impresa concordato preventivo semplificato 2026 – Studio BGA.

La composizione negoziata della crisi non è un’isola normativa. Nella pratica professionale rappresenta sempre più spesso la fase propedeutica a soluzioni strutturate come il concordato preventivo — nella forma ordinaria o in quella semplificata. Capire questo percorso integrato, e le responsabilità che gravano sui professionisti coinvolti, è oggi indispensabile per ogni imprenditore che vuole gestire la crisi prima che diventi insolvenza irreversibile.

Cos’è la composizione negoziata e a chi si rivolge

La composizione negoziata della crisi è stata introdotta dal D.L. 118/2021 e poi recepita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 12–25-undecies). La sua filosofia è chiara: anticipare l’emersione della crisi, favorire soluzioni negoziali con i creditori, evitare il fallimento quando l’impresa è ancora risanabile. Possono accedervi imprenditori commerciali e agricoli in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario — purché la situazione sia ancora reversibile. Il presupposto non è l’insolvenza conclamata, ma la crisi: la difficoltà che, se non affrontata, porta all’insolvenza.

La procedura si attiva tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio con una domanda nominativa, che porta alla nomina di un esperto indipendente. È riservata: non produce effetti sui registri pubblici fino a quando l’imprenditore non lo richieda.

La dottrina più autorevole ha definito la composizione negoziata una vera e propria “cartina di tornasole” del nuovo diritto della crisi: rivela se il sistema è davvero capace di passare da una logica sanzionatoria a una logica di prevenzione e accompagnamento.

Il ruolo del professionista: diligenza qualificata e responsabilità

Una recente sentenza del Tribunale di Genova del 29 gennaio 2026 ha fatto chiarezza su un punto spesso incerto nella pratica: quale standard di diligenza si richiede al professionista che assiste l’imprenditore nella composizione negoziata e nel successivo concordato?

La risposta è netta: diligenza qualificata, valutata con criterio ex ante. Non si misura l’esito — se l’impresa è stata risanata o meno — ma la qualità delle scelte operative compiute nel momento in cui erano disponibili quelle specifiche informazioni. Un principio analogo a quello della responsabilità medica: il professionista risponde per come ha agito, non per come è andata a finire.

Tre implicazioni pratiche per l’imprenditore:

1. La scelta del professionista conta. Chi affianca l’esperto nominato dalla Camera di commercio risponde in proprio per le proprie prestazioni. Un commercialista privo di competenze specifiche in crisi d’impresa è un rischio, non una garanzia.

2. La documentazione è prova. Verbali delle trattative, piani di risanamento, corrispondenza con i creditori — tutto ciò che viene prodotto durante la composizione negoziata diventa, in caso di successivo concordato o contestazione, la base probatoria su cui si valuta la correttezza dell’intero percorso.

3. Le responsabilità si stratificano. Una prestazione inadeguata può tradursi in contestazioni in sede di verifica dello stato passivo e in azioni di responsabilità nei confronti del professionista.

Dal negoziato al concordato: le tre uscite possibili

Quando la composizione negoziata si conclude, il percorso non finisce necessariamente davanti al tribunale fallimentare. Il Codice della Crisi prevede tre sbocchi.

Accordo stragiudiziale. Se le trattative con i creditori hanno successo, l’imprenditore può concludere un accordo senza omologa giudiziale. Soluzione rapida e riservata, ma priva delle protezioni delle procedure concorsuali.

Concordato preventivo ordinario. Quando il piano è sostenuto da una prospettiva di continuità aziendale o da una proposta liquidatoria, il concordato preventivo (artt. 84–120 D.Lgs. 14/2019) rimane lo strumento principale. Richiede il voto dei creditori e l’omologa del tribunale, ma offre protezione robusta.

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. È lo sbocco più diretto dalla composizione negoziata fallita. L’art. 25-sexies D.Lgs. 14/2019 prevede che l’imprenditore possa proporre un concordato liquidatorio senza il voto dei creditori, a condizione che l’esperto abbia rilasciato una relazione finale favorevole sulla serietà delle trattative condotte.

È uno strumento residuale ma strategico. La sua accessibilità dipende interamente dalla qualità del percorso compiuto nella fase negoziata: chi ha trattato seriamente e documentato ogni passaggio vi può accedere. Chi ha gestito la procedura in modo formale o dilatorio, no. Sul tema ci siamo già soffermati nell’articolo Concordato semplificato: la via giudiziale dopo la composizione negoziata https://www.studiobga.eu/blog/concordato-semplificato-composizione-negoziata

Quattro passi concreti per l’imprenditore in crisi.

Monitorare gli indicatori di crisi con continuità. L’art. 3 D.Lgs. 14/2019 impone di dotarsi di strumenti adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi. Il monitoraggio del DSCR (Debt Service Coverage Ratio), degli indici di ritardo nei pagamenti e del flusso di cassa operativo non è solo buona prassi: per le società con organo di controllo, è un obbligo normativo.

2. Scegliere il professionista giusto. La composizione negoziata richiede competenze giuridiche, finanziarie e di mediazione al tempo stesso. Un commercialista specializzato in crisi d’impresa è la figura di riferimento.

3. Documentare ogni fase. Verbali, piani, proposte ai creditori, risposte ricevute: tutto va conservato. La documentazione è la prova che l’imprenditore ha agito con correttezza e buona fede.

4. Non fermarsi al negoziato. La composizione negoziata è un percorso, non un punto d’arrivo. Se le trattative non producono l’accordo, il Codice della Crisi prevede sbocchi strutturati che consentono di gestire la crisi in modo ordinato.

Conclusione

La composizione negoziata della crisi è uno strumento potente, ma solo se usato bene e in tempo. La sentenza del Tribunale di Genova del 29 gennaio 2026 lo conferma: il sistema premia chi si attiva presto e si affida a professionisti competenti.

Noi di Studio BGA affianchiamo imprenditori e amministratori in ogni fase del percorso: dalla rilevazione degli indicatori di crisi alla composizione negoziata, fino al concordato preventivo. Contattaci per una valutazione riservata della situazione aziendale.

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