Regime forfettario 2026: cosa cambia davvero
Il regime forfettario entra nel 2026 sotto una pressione normativa senza precedenti. Il Correttivo Omnibus tocca i termini di decadenza dell’accertamento, mentre il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) ridisegna il quadro dei coefficienti di redditività, agganciandoli formalmente al codice ATECO. In questo articolo spieghiamo cosa cambia sui tempi di accertamento, come il nuovo TUIR ridefinisce i coefficienti, quali rischi corrono i pagamenti dalla PA e cosa fare da subito.
Fine dello sconto sui tempi di accertamento
Fino a ieri i forfettari che fatturavano esclusivamente in formato elettronico godevano di un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento era ridotto di un anno, a quattro anni anziché cinque. Il Correttivo Omnibus, segnalato il 17 giugno 2026, interviene proprio su questa disciplina. La conseguenza pratica è immediata: l’Agenzia delle Entrate torna a disporre dell’intero quinquennio per contestare irregolarità ai forfettari, a prescindere dall’adozione della fatturazione elettronica.
La logica è coerente con l’evoluzione del sistema: se la e-fattura è ormai obbligatoria per (quasi) tutte le partite IVA, il premio per l’adesione volontaria perde senso. L’Agenzia dispone già in automatico dei dati sui compensi tramite il Sistema di Interscambio, il che rende superfluo l’incentivo. Per il contribuente, però, il risultato concreto è un anno in più di esposizione al rischio di accertamento — un anno in più in cui documenti, giustificativi e corretta tenuta contabile devono restare disponibili e coerenti.
Il coefficiente di redditività nel nuovo TUIR
Il D.Lgs. 117 del 19 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026 e applicabile dal 1° gennaio 2027, vara il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi. Il regime forfettario — finora disciplinato dalla legge n. 190/2014 — confluisce nella parte speciale del nuovo TUIR. L’allegato D riporta i coefficienti di redditività applicati ai compensi, diversificati per codice ATECO.
Non è una modifica sostanziale dei coefficienti in sé, ma la loro cristallizzazione in un testo organico e codificato. Il codice ATECO diventa il perno formale della determinazione del reddito imponibile, in un quadro meno flessibile rispetto alla disciplina precedente, dispersa tra leggi di stabilità e decreti attuativi. Ne discende una conseguenza operativa che i forfettari non possono più trascurare: un ATECO attribuito in modo impreciso non è più un semplice difetto formale, ma un errore che incide direttamente sull’imponibile calcolato in base all’allegato di legge.
La stretta sulle verifiche PA e la liquidità a rischio
Dal 15 giugno 2026 sono scattate le verifiche telematiche preventive sui pagamenti che le pubbliche amministrazioni effettuano a favore dei professionisti. In base all’art. 1, comma 725, della legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), come modificato dall’art. 2-ter del D.L. 38/2026, i pagamenti subiscono un blocco automatico in presenza di cartelle esattoriali pari o superiori a 5.000 euro. Un professionista che deve incassare un compenso netto di 2.000 euro potrebbe vedersi dirottare l’intero importo a favore dell’Agente della riscossione.
Resta un punto di incertezza non secondario: la norma richiama esclusivamente l’art. 54 del TUIR e non l’art. 53, il che potrebbe escludere i forfettari dal perimetro delle verifiche senza soglia minima. Le associazioni professionali, invece, rientrano pienamente nel monitoraggio. In attesa di chiarimenti ufficiali, prudenza vuole che ogni professionista — forfettario incluso — verifichi la propria posizione debitoria prima di emettere fattura verso la PA.
Cosa deve fare il professionista ora
I forfettari e i loro consulenti devono muoversi su tre fronti concreti:
- Verificare il codice ATECO attribuito in Camera di Commercio e in Anagrafe Tributaria, in vista dell’entrata in vigore del nuovo TUIR dal 2027.
- Monitorare eventuali cartelle pendenti, per evitare il blocco dei pagamenti in arrivo dalla pubblica amministrazione.
- Ripianificare la gestione documentale, sapendo che il termine di accertamento torna a cinque anni pieni per tutti.
Un elemento in controtendenza va segnalato: la soglia di redditi da lavoro dipendente per l’accesso al regime è stata innalzata a 35.000 euro dalla manovra 2026, ampliando la platea dei potenziali forfettari. Proprio per questo, però, la verifica ex ante dei requisiti diventa ancora più critica — anche alla luce della giurisprudenza che nega efficacia al solo comportamento concludente.
Restare aggiornati non è più facoltativo
Il filo conduttore di queste novità è uno solo: la stagione delle semplificazioni incondizionate per il forfettario è finita. Correttivo Omnibus, nuovo TUIR e verifiche PA si muovono in parallelo e si sommano, e un aggiornamento tempestivo fa la differenza tra subire la norma e anticiparla.
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Fonte normativa: Correttivo Omnibus (17 giugno 2026); D.Lgs. 117/2026 (G.U. 3 luglio 2026); art. 1, comma 725, L. 199/2025 e art. 2-ter D.L. 38/2026; L. 190/2014. Articolo aggiornato all’11 luglio 2026