Sovraindebitamento: perché serve un OCC iscritto, non un’agenzia qualsiasi

Aggiornato al 16 luglio 2026. Sul territorio proliferano agenzie non autorizzate che promettono soluzioni rapide ai debiti “fuori dal tribunale”. Chi si trova in stato di sovraindebitamento, invece, può accedere a una procedura legale solo attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) regolarmente iscritto. La differenza, per il debitore, è tra un percorso protetto dalla legge e un rischio patrimoniale — talvolta penale — che può aggravare la sua posizione.

Le tre procedure di sovraindebitamento, in sintesi

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha assorbito e riformato la precedente legge n. 3/2012, mette a disposizione del debitore non fallibile tre strumenti distinti:

  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), riservata alla persona fisica che ha contratto debiti per esigenze estranee all’attività d’impresa;
  • Concordato minore (artt. 74-83 CCII), destinato a imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli e start-up innovative;
  • Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII), che consente la liquidazione del patrimonio sotto il controllo del Tribunale.

A queste si affianca l’esdebitazione, compresa quella riservata al debitore incapiente (art. 283 CCII), che consente alla persona fisica priva di beni di ottenere la liberazione dai debiti residui. Su questo specifico istituto — attualmente al centro della consultazione pubblica dell’Agenzia delle Entrate — abbiamo pubblicato un approfondimento dedicato: Esdebitazione del debitore incapiente: la circolare AdE in consultazione fino al 24 luglio.

L’OCC: l’unico soggetto abilitato ad avviare la procedura

Nessuna delle tre procedure può essere avviata senza l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Gli OCC sono costituiti da ordini professionali di commercialisti, avvocati, notai, enti pubblici o camere di commercio, e nominano il gestore della crisi: la figura che affianca il debitore nella predisposizione del piano e nella gestione dei rapporti con i creditori.

Rivolgersi a un soggetto non iscritto al Registro non è una scorciatoia innocua: espone il debitore all’inefficacia degli atti compiuti e, in alcuni casi, a possibili responsabilità penali. Verificare l’iscrizione dell’OCC prima di avviare qualsiasi contatto è quindi il primo controllo da fare, per il debitore come per il professionista che lo assiste.

l rischio delle agenzie non autorizzate e il Fondo antiusura 2026

Chi è sovraindebitato e non trova accesso al credito legale è particolarmente vulnerabile: rischia di cadere nelle mani di operatori non autorizzati o, nei casi più gravi, di usurai che si presentano come “soluzioni rapide” fuori da ogni procedura legale. Il Fondo antiusura 2026, con le nuove regole per Confidi e associazioni, opera come presidio complementare nella prevenzione di questo fenomeno, ma resta uno strumento che si affianca — non sostituisce — il percorso legale attraverso l’OCC.

Per il professionista che assiste un debitore non fallibile, la scelta della misura di protezione più adatta è una decisione strategica, non un automatismo: va valutata insieme all’accertamento della meritevolezza del cliente, requisito richiesto da tutte le procedure del Codice della Crisi.

Cosa fare in pratica

Se ti trovi in una condizione di sovraindebitamento, o assisti clienti in questa situazione, il primo passo è sempre lo stesso: verificare che l’OCC a cui ci si rivolge sia effettivamente iscritto nel Registro ministeriale, e valutare con un professionista quale delle tre procedure — o l’esdebitazione dell’incapiente — sia più adatta al caso specifico. Ignorare questo passaggio, o affidarsi a intermediari improvvisati, non è solo un errore tecnico: è un rischio patrimoniale che ricade sul debitore.

Se il tuo caso riguarda nello specifico una persona fisica priva di beni o redditi, l’istituto da valutare è l’esdebitazione dell’incapiente: ne parliamo nel dettaglio, insieme ai requisiti richiesti dall’art. 283 CCII, in Esdebitazione del debitore incapiente: la circolare AdE in consultazione fino al 24 luglio.

Vuoi verificare se la tua situazione, o quella di un tuo cliente, rientra nei requisiti per una procedura di sovraindebitamento? Contattaci per una valutazione con il nostro studio.

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